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[1]Possono esercitarsi ad economia i servizi per la cui tenue importanza o perche' non aventi un prevalente carattere industriale non sia il caso di farne assumere l'esercizio nelle forme e con le garanzie stabilite dalla presente legge.

[2]L'esercizio in economia deve essere deliberato dal Consiglio comunale nei modi prescritti dall'articolo 162 della legge comunale e provinciale e la deliberazione, nonche' il regolamento che disciplina il servizio, debbono essere approvati dalla Giunta provinciale amministrativa.

[3]Contro la deliberazione del Consiglio comunale, ancorche' approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, e' ammesso il ricorso alla Commissione Reale da parte di un quinto degli elettori.

[4]Quando la Giunta provinciale amministrativa non abbia approvato la deliberazione del Consiglio comunale, o la Commissione Reale, a seguito. del prodotto ricorso, abbia riconosciuto trattarsi di servizio di tale importanza e natura da non potersi ammettere l'esercizio in economia, il Consiglio comunale delibera se intende provvedere al servizio nei, modi indicati dalla presente legge, ovvero procedere all'appalto con le norme della legge comunale e provinciale.

Testo in vigore dal 3 aprile 1903 al 20 febbraio 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-03-29;103~art16 · fonte del testo