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[1]Possono esercitarsi ad economia i servizi per la cui tenue importanza o perche' non aventi un prevalente carattere industriale non sia il caso di farne assumere l'esercizio nelle forme e con le garanzie stabilite dalla presente legge.
[2]L'esercizio in economia deve essere deliberato dal Consiglio comunale nei modi prescritti dall'articolo 162 della legge comunale e provinciale e la deliberazione, nonche' il regolamento che disciplina il servizio, debbono essere approvati dalla Giunta provinciale amministrativa.
[3]((Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa relativi alla deliberazione per l'esercizio in economia dei servizi e al regolamento speciale e' ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni al Ministro per l'interno, che provvede definitivamente)).
[4]((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 3047)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 253
4Il Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 253 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa di cui al terzo comma dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e' definitivo. Agli effetti dell'articolo 29 della legge stessa si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale".
Testo in vigore dal 9 febbraio 1924 al 22 dicembre 2008
