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[1]I bilanci delle aziende debbono essere deliberati dal Consiglio comunale ed approvati dalla Giunta provinciale amministrativa.

[2]Il regolamento che sara' emanato per la esecuzione della presente legge ai sensi dell'art. 31 provvedera' al modo con cui devono essere deliberate ed approvate le proposte della Commissione amministratrice dell'azienda per nuove spese non previste in bilancio che si rendano necessarie durante l'esercizio finanziario o per i contratti o altri speciali provvedimenti che vincolino il bilancio oltre l'anno.

[3]I conti delle aziende stesse sono sottoposti dalla Commissione amministratrice con speciale relazione alle deliberazioni del Consiglio comunale. Detti conti saranno depositati nella segreteria comunale in modo che tutti gli elettori possano prenderne visione. Ad essi sono applicabili le disposizioni dell'art. 281 della legge comunale e provinciale.

Testo in vigore dal 3 aprile 1903 al 9 febbraio 1924

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-03-29;103~art17 · fonte del testo