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[1]((I bilanci delle aziende e le deliberazioni della Commissione amministratrice per nuove spese che si rendano necessarie durante l'esercizio finanziario e per i contratti ed altri speciali provvedimenti che vincolino il bilancio oltre l'anno sono comunicati alla Amministrazione del Comune. Nel termine di 15 giorni il Consiglio comunale puo' formulare le proprie osservazioni che saranno comunicate, a cura del sindaco, alla Commissione amministratrice. Ove questa non creda di uniformarsi ai rilievi del Consiglio, il bilancio e le deliberazioni suindicate sono sottoposte alle definitive determinazioni della Giunta provinciale amministrativa, cui sono soggette anche quando vi sia opposizione da parte di un quarto almeno dei consiglieri in carica.

[2]Per le aziende provinciali provvede definitivamente il Consiglio della Provincia)).

[3]I conti delle aziende stesse sono sottoposti dalla Commissione amministratrice con speciale relazione alle deliberazioni del Consiglio comunale. Detti conti saranno depositati nella segreteria comunale in modo che tutti gli elettori possano prenderne visione. Ad essi sono applicabili le disposizioni dell'art. 281 della legge comunale e provinciale.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1924 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 1924

Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1903 al 9 febbraio 1924. 46 parole tolte, 87 parole aggiunte in 3 capoversi.

I bilanci delle aziende tolto: debbono essere deliberati dal Consiglio comunale ed approvati dalla Giunta provinciale amministrativa.

tolto: Il regolamento che sara' emanato per la esecuzione della presente legge ai sensi dell'art. 31 provvedera' al modo con cui devono essere deliberate ed approvate le proposte aggiunto: e le deliberazioni della Commissione amministratrice tolto: dell'azienda per nuove spese tolto: non previste in bilancio che si rendano necessarie durante l'esercizio finanziario tolto: o aggiunto: e per i contratti tolto: o aggiunto: ed altri speciali provvedimenti che vincolino il bilancio oltre l'anno aggiunto: sono comunicati alla Amministrazione del Comune. Nel termine di 15 giorni il Consiglio comunale puo' formulare le proprie osservazioni che saranno comunicate, a cura del sindaco, alla Commissione amministratrice. Ove questa non creda di uniformarsi ai rilievi del Consiglio, il bilancio e le deliberazioni suindicate sono sottoposte alle definitive determinazioni della Giunta provinciale amministrativa, cui sono soggette anche quando vi sia opposizione da parte di un quarto almeno dei consiglieri in carica.

aggiunto: Per le aziende provinciali provvede definitivamente il Consiglio della Provincia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1903-03-29;103~art17 · fonte del testo