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[1]((I bilanci delle aziende e le deliberazioni della Commissione amministratrice per nuove spese che si rendano necessarie durante l'esercizio finanziario e per i contratti ed altri speciali provvedimenti che vincolino il bilancio oltre l'anno sono comunicati alla Amministrazione del Comune. Nel termine di 15 giorni il Consiglio comunale puo' formulare le proprie osservazioni che saranno comunicate, a cura del sindaco, alla Commissione amministratrice. Ove questa non creda di uniformarsi ai rilievi del Consiglio, il bilancio e le deliberazioni suindicate sono sottoposte alle definitive determinazioni della Giunta provinciale amministrativa, cui sono soggette anche quando vi sia opposizione da parte di un quarto almeno dei consiglieri in carica.
[2]Per le aziende provinciali provvede definitivamente il Consiglio della Provincia)).
[3]I conti delle aziende stesse sono sottoposti dalla Commissione amministratrice con speciale relazione alle deliberazioni del Consiglio comunale. Detti conti saranno depositati nella segreteria comunale in modo che tutti gli elettori possano prenderne visione. Ad essi sono applicabili le disposizioni dell'art. 281 della legge comunale e provinciale.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1924 al 22 dicembre 2008
