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[1]Ciascuno dei servizi assunti direttamente deve, salvo cio' che e' disposto all'articolo 16, costituire un'azienda speciale, distinta dall'amministrazione ordinaria del Comune, con bilanci e conti separati, e regolata dalle disposizioni della presente legge.

[2]Quando pero' si tratti di servizi di non grande importanza o di tal natura da potersi riunire convenientemente, potra' essere costituita un'azienda sola che provveda a piu' servizi.

[3]Gli utili netti dell'azienda accertati dal conto approvato, salvo quanto e' disposto dall'articolo seguente, lettere a, d e g, sono devoluti al bilancio comunale e saranno versati nelle casse del Comune, nei modi e tempi da stabilirsi coi regolamenti speciali delle singole aziende.

[4]Alle perdite che eventualmente si verifichino, si fa fronte con appositi stanziamenti, nella parte straordinaria della spesa del bilancio comunale.

Testo in vigore dal 3 aprile 1903 al 3 ottobre 1916

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-03-29;103~art2 · fonte del testo