Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 aprile 1903 al 3 ottobre 1916. Leggi il testo vigente →
[1]Ciascuno dei servizi assunti direttamente deve, salvo cio' che e' disposto all'articolo 16, costituire un'azienda speciale, distinta dall'amministrazione ordinaria del Comune, con bilanci e conti separati, e regolata dalle disposizioni della presente legge.
[2]Quando pero' si tratti di servizi di non grande importanza o di tal natura da potersi riunire convenientemente, potra' essere costituita un'azienda sola che provveda a piu' servizi.
[3]Gli utili netti dell'azienda accertati dal conto approvato, salvo quanto e' disposto dall'articolo seguente, lettere a, d e g, sono devoluti al bilancio comunale e saranno versati nelle casse del Comune, nei modi e tempi da stabilirsi coi regolamenti speciali delle singole aziende.
[4]Alle perdite che eventualmente si verifichino, si fa fronte con appositi stanziamenti, nella parte straordinaria della spesa del bilancio comunale.
Testo in vigore dal 3 aprile 1903 al 3 ottobre 1916
