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[1]Ciascuno dei servizi assunti direttamente deve, salvo cio' che e' disposto all'articolo 16, costituire un'azienda speciale, distinta dall'amministrazione ordinaria del Comune, con bilanci e conti separati, e regolata dalle disposizioni della presente legge.

[2]Quando pero' si tratti di servizi di non grande importanza o di tal natura da potersi riunire convenientemente, potra' essere costituita un'azienda sola che provveda a piu' servizi.

[3]Gli utili netti dell'azienda accertati dal conto approvato, salvo quanto e' disposto dall'articolo seguente, lettere a, d e g, sono devoluti al bilancio comunale e saranno versati nelle casse del Comune, nei modi e tempi da stabilirsi coi regolamenti speciali delle singole aziende.1

[4]Alle perdite che eventualmente si verifichino, si fa fronte con appositi stanziamenti, nella parte straordinaria della spesa del bilancio comunale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1144

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Il Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1144 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Nei Comuni che esercitano il servizio con Azienda speciale, una parte del profitto netto, risultante dal conto alla chiusura dell'esercizio dell'Azienda, deve essere destinata a reintegrare nel bilancio comunale la quota di ammortamento dei prestiti contratti per l'approvvigionamento del carbone, in deroga all'art. 2 della legge 29 marzo 1903, n. 103". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 18 settembre 1916.

Testo in vigore dal 3 ottobre 1916 al 9 febbraio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 ottobre 1916

Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1903 al 3 ottobre 1916.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1144

    Il Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1144 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Nei Comuni che esercitano il servizio con Azienda speciale, una parte del profitto netto, risultante dal conto alla chiusura dell'esercizio dell'Azienda, deve essere destinata a reintegrare nel bilancio comunale la quota di ammortamento dei prestiti contratti per l'approvvigionamento del carbone, in deroga all'art. 2 della legge 29 marzo 1903, n. 103". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 18 settembre 1916.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1903-03-29;103~art2 · fonte del testo