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[1]Ciascuno dei servizi assunti direttamente deve, salvo cio' che e' disposto all'articolo 16, costituire un'azienda speciale, distinta dall'amministrazione ordinaria del Comune, con bilanci e conti separati, e regolata dalle disposizioni della presente legge.
[2]Quando pero' si tratti di servizi di non grande importanza o di tal natura da potersi riunire convenientemente, potra' essere costituita un'azienda sola che provveda a piu' servizi ((tenendo contabilita' separate)).
[3]((Gli utili netti dell'azienda, accertati dal conto approvato salvo il disposto dell'articolo seguente lettere a) e g) e detratto quanto si ritenga di dover destinare al miglioramento ed allo sviluppo della azienda stessa, ed anche a ridurre le tariffe dei servizi, sono devoluti al bilancio comunale e saranno versati alla cassa del Comune nei modi e tempi da stabilirsi coi regolamenti speciali delle singole aziende.
[4]Alle perdite, che eventualmente si verifichino, si fa fronte col fondo di riserva costituito come alla lettera g) dell'articolo seguente ed, in caso di insufficienza, con appositi stanziamenti nella parte straordinaria della spesa del bilancio comunale, salvi gli effetti dell'art. 20 della legge)).
[5]((Agli ampliamenti ed ai miglioramenti dell'azienda si potra' eccezionalmente provvedere anche col fondo di ammortamento e con le riserve.))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1144
1Il Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1144 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Nei Comuni che esercitano il servizio con Azienda speciale, una parte del profitto netto, risultante dal conto alla chiusura dell'esercizio dell'Azienda, deve essere destinata a reintegrare nel bilancio comunale la quota di ammortamento dei prestiti contratti per l'approvvigionamento del carbone, in deroga all'art. 2 della legge 29 marzo 1903, n. 103". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 18 settembre 1916.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1924 al 22 dicembre 2008
