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[1]Quando i Comuni vogliano far uso della facolta' di riscatto, la deliberazione del Consiglio comunale e il progetto di massima di cui all'art. 10 devono indicare esattamente, oltre ai mezzi con cui vuolsi provvedere alla gestione del servizio, la consistenza dell'impianto che intendesi rilevare e l'ammontare presumibile dell'indennita' da corrispondersi ai concessionari.

[2]Qualora, osservate le disposizioni degli articoli 11 e 12, la Commissione Reele abbia dato parere favorevole sul progetto di riscatto, l'indennita' dev'essere determinata o d'accordo fra le parti o per decisione arbitrale nei modi stabiliti dall'articolo precedente, prima che il progetto di riscatto venga sottoposto al voto degli elettori del Comune, agli effetti degli articoli 13 e seguenti.

Testo in vigore dal 3 aprile 1903 al 9 febbraio 1924

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-03-29;103~art26 · fonte del testo