Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 aprile 1903 al 9 febbraio 1924. Leggi il testo vigente →
[1]Quando i Comuni vogliano far uso della facolta' di riscatto, la deliberazione del Consiglio comunale e il progetto di massima di cui all'art. 10 devono indicare esattamente, oltre ai mezzi con cui vuolsi provvedere alla gestione del servizio, la consistenza dell'impianto che intendesi rilevare e l'ammontare presumibile dell'indennita' da corrispondersi ai concessionari.
[2]Qualora, osservate le disposizioni degli articoli 11 e 12, la Commissione Reele abbia dato parere favorevole sul progetto di riscatto, l'indennita' dev'essere determinata o d'accordo fra le parti o per decisione arbitrale nei modi stabiliti dall'articolo precedente, prima che il progetto di riscatto venga sottoposto al voto degli elettori del Comune, agli effetti degli articoli 13 e seguenti.
Testo in vigore dal 3 aprile 1903 al 9 febbraio 1924
