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[1]Quando i Comuni vogliano far uso della facolta' di riscatto, la deliberazione del Consiglio comunale e il progetto di massima di cui all'art. 10 devono indicare esattamente, oltre ai mezzi con cui vuolsi provvedere alla gestione del servizio, la consistenza dell'impianto che intendesi rilevare e l'ammontare presumibile dell'indennita' da corrispondersi ai concessionari.
[2]((Quando, dopo la decisione favorevole della Giunta provinciale amministrativa, l'indennita' di riscatto sia determinata d'accordo o dagli arbitri in misura maggiore di quella presumibile posta a base del piano di massima, si deve provvedere nuovamente in conformita' degli articoli 10 della legge ed 8 e 9 del presente decreto)).
Testo in vigore dal 9 febbraio 1924 al 22 dicembre 2008
