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[1]La direzione dell'azienda e' affidata al direttore tecnico, che deve prestare la cauzione prescritta dal regolamento speciale.
[2]Il direttore e' nominato in seguito a pubblico concorso dal Consiglio comunale, con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Egli e' nominato pel termine di tre anni, puo' essere confermato di triennio in triennio e non puo' essere licenziato prima del termine pel quale fu nominato, senza deliberazione motivata presa dal Consiglio comunale, con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
[3]Il direttore rappresenta l'azienda di fronte ai terzi.
[4]Per stare in giudizio, il direttore deve essere autorizzato dalla Commissione di cui nell'articolo seguente, quando si tratta della riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda, e dal Consiglio comunale quando si tratta di qualsiasi altra lite.
Testo in vigore dal 3 aprile 1903 al 9 febbraio 1924
