Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 febbraio 1924 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]((La direzione dell'azienda e' affidata al direttore che deve prestare la cauzione prescritta dal regolamento speciale.
[2]Il direttore e', di regola, nominato, in seguito a pubblico concorso, dalla Commissione di cui all'articolo seguente con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti. Egli e' nominato per il termine di tre anni, puo' essere confermato di triennio in triennio e non puo' essere licenziato prima del termine pel quale fu nominato senza deliberazione motivata presa dalla Commissione con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti.
[3]Il direttore potra' essere eccezionalmente nominato per chiamata, ma in tal caso la sua nomina dovra' essere proposta dalla Commissione a voti unanimi e approvata dal Consiglio comunale con l'intervento almeno di due terzi dei consiglieri in carica.
[4]Il direttore rappresenta l'azienda di fronte ai terzi e puo' stare in giudizio, quando si tratta della riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda; per qualsiasi altra lite deve essere autorizzato dalla Commissione amministratrice)).
Testo in vigore dal 9 febbraio 1924 al 22 dicembre 2008
