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[1]Per ciascuna azienda e' istituita una Commissione nominata dal Consiglio comunale fuori del proprio seno, e composta di persone tecnicamente competenti le quali abbiano le qualita' per essere elette consiglieri comunali.

[2]La Commissione deve essere composta di un numero dispari di membri non inferiori a tre e non superiore a sette, compreso il presidente.

[3]La nomina del presidente e' fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri.

[4]La Commissione dura in carica tre anni ed e' parzialmente rinnovata ogni anno, secondo le norme del regolamento. Il presidente e' sempre compreso nella rinnovazione del terzo anno, ed e' rieleggibile come pure sono rieleggibili i membri della Commissione.

Testo in vigore dal 3 aprile 1903 al 9 febbraio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1903-03-29;103~art5 · fonte del testo