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[1]((Per ciascuna azienda e' istituita una Commissione, nominata dal Consiglio comunale e composta di persone che abbiano le qualita' per essere elette consiglieri comunali e siano fornite di competenza tecnica od amministrativa; non piu' dei due quinti dei commissari puo' appartenere nel tempo stesso al Consiglio comunale)).
[2]La Commissione deve essere composta di un numero dispari di membri non inferiori a tre e non superiore a sette, compreso il presidente.
[3]La nomina del presidente e' fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri.
[4]((Il presidente ed i commissari durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili)).
Testo in vigore dal 9 febbraio 1924 al 22 dicembre 2008
