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[1]La Commissione provvede annualmente, nei modi e termini che saranno stabiliti dal regolamento speciale dell'azienda, alla compilazione del bilancio preventivo ed alla presentazione al Consiglio comunale dei conti.

[2]Essa provvede inoltre, entro i limiti delle somme stanziate in bilancio, o deliberate dal Consiglio comunale in conformita' del secondo comma dell'articolo 17, a tutte le opere e spese agli appalti ed a quanto altro occorra pel funzionamento dell'azienda con le norme che saranno determinate dal regolamento che ai sensi dell'articolo 31 sara' emanato per l'esecuzione della presente legge.

[3]Occorrendo provvedimenti che vincolino il bilancio oltre l'anno, la Commissione promuove con speciali proposte le deliberazioni del Consiglio comunale.

[4]La Commissione delibera ancora, entro i limiti e con le modalita' prescritte dal regolamento dell'azienda, circa gli uffici, gli stipendi, le indennita' ed i salari, e circa la nomina, la sospensione ed il licenziamento dei salariati e degli impiegati, escluso il direttore.

Testo in vigore dal 3 aprile 1903 al 9 febbraio 1924

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-03-29;103~art6 · fonte del testo