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[1]((La Commissione delibera annualmente, nei modi e termini che saranno stabiliti dal regolamento speciale dell'azienda, il bilancio preventivo e provvede alla presentazione al Consiglio comunale dei conti.
[2]Essa provvede inoltre a tutte le opere e spese, agli appalti e a quant'altro occorra pel funzionamento dell'azienda con le norme che saranno stabilite dal regolamento per la esecuzione dell'art. 6 della legge)).
[3]((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 3047)).
[4]La Commissione delibera ancora, entro i limiti e con le modalita' prescritte dal regolamento dell'azienda, circa gli uffici, gli stipendi, le indennita' ed i salari, e circa la nomina, la sospensione ed il licenziamento dei salariati e degli impiegati, ((...)).
[5]((Ogni azienda dovra' allegare al bilancio di previsione di ciascun esercizio la tabella numerica del personale e dei relativi stipendi e salari, la quale sara' approvata di volta in volta insieme al bilancio)).
Testo in vigore dal 9 febbraio 1924 al 22 dicembre 2008
