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[1]Ciascuno dei prestiti contemplati nell'articolo precedente sara' estinto nel periodo di dieci anni, in centoventi rate mensili uguali, mediante trattenute non superiori al quinto dell'ammontare dello stipendio o della mercede di ciascun mese.

[2]Sull'importo di ciascun prestito sara' trattenuto in anticipazione:

  • a)una somma corrispondente al 4 per cento dell'ammontare complessivo del prestito, a garanzia dei rischi della operazione;
  • b)una somma corrispondente al 0,30 per cento dell'ammontare complessivo del prestito per spese di amministrazione;
  • c)l'ammontare degli interessi calcolati al tasso del 5 per cento scalare.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1923 al 17 luglio 1926

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1922-12-28;1682~art2 · fonte del testo