Art. 2
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[1]Ciascuno dei prestiti contemplati nell'articolo precedente sara' estinto nel periodo di dieci anni, in centoventi rate mensili uguali, mediante trattenute non superiori al quinto dell'ammontare dello stipendio o della mercede di ciascun mese.
[2]Sull'importo di ciascun prestito sara' trattenuto in anticipazione:
- a)una somma corrispondente al 4 per cento dell'ammontare complessivo del prestito, a garanzia dei rischi della operazione;
- b)una somma corrispondente al 0,30 per cento dell'ammontare complessivo del prestito per spese di amministrazione; 2
- c)l'ammontare degli interessi calcolati al tasso del 5 per cento scalare. 4
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 1 luglio 1926, n. 1199, convertito senza modificazioni dalla L. 16 febbraio 1928, n. 445, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La quota per spese d'amministrazione, dovuta ai sensi degli articoli 2 lettera b), e 6 della legge 28 dicembre 1922, n. 1682, e' elevata al 0.50 per cento, tanto per le cessioni quinquennali che per quelle decennali".
Il Regio D.L. 5 settembre 1938, n. 1556, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1939, n. 4, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per la facolta' di cessione di quote di stipendio o mercede quinquennali o decennali di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, all'art. 1 della legge 28 dicembre 1922, n. 1682, modificato dall'art. 3 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1347, ed all'art. 2 della medesima legge del 1922 vale anche la stabilita' d'impiego o di rapporto di lavoro limitata nel tempo per assunzione o conferma in servizio, con contratto a termine, sempre pero' che l'impiegato od operaio abbia pure diritto ad un assegno di quiescenza o di invalidita' o ad un qualsiasi trattamento assicurativo. Ma in tal caso la cessione non potra' eccedere il periodo di tempo che al momento dell'operazione deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in corso".
Testo in vigore dal 26 ottobre 1938 al 16 dicembre 2009
