Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1926 al 26 ottobre 1938. Leggi il testo vigente →
[1]Ciascuno dei prestiti contemplati nell'articolo precedente sara' estinto nel periodo di dieci anni, in centoventi rate mensili uguali, mediante trattenute non superiori al quinto dell'ammontare dello stipendio o della mercede di ciascun mese.
[2]Sull'importo di ciascun prestito sara' trattenuto in anticipazione:
- a)una somma corrispondente al 4 per cento dell'ammontare complessivo del prestito, a garanzia dei rischi della operazione;
- b)una somma corrispondente al 0,30 per cento dell'ammontare complessivo del prestito per spese di amministrazione; 2
- c)l'ammontare degli interessi calcolati al tasso del 5 per cento scalare.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 1 luglio 1926, n. 1199, convertito senza modificazioni dalla L. 16 febbraio 1928, n. 445, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La quota per spese d'amministrazione, dovuta ai sensi degli articoli 2 lettera b), e 6 della legge 28 dicembre 1922, n. 1682, e' elevata al 0.50 per cento, tanto per le cessioni quinquennali che per quelle decennali".
Testo in vigore dal 17 luglio 1926 al 26 ottobre 1938
