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[1]((Nel caso di aumento del prezzo del solfato di chinino, si provvedera' in ogni esercizio alla eventuale deficienza dello stanziamento, inscritto nel bilancio della spesa del Ministero delle Finanze al capitolo di cui al comma a) dell'art. 4 mediante prelevamenti dal fondo corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita e conseguente riduzione dello stanziamento di cui al comma d) dello stesso art. 4, da farsi nel modo e con le forme prescritte per le spese obbligatorie e d'ordine dal terzo comma dell'art. 38 della legge per l'amministrazione e la contabilita' generale dello Stato.

[2]Eguale procedimento dovra' seguirsi alla chiusura di ogni esercizio finanziario, per la impostazione del fondo occorrente al capitolo da istituirsi a norma dell'art. 5)).

Testo in vigore dal 21 giugno 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 giugno 1904

Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1901 al 21 giugno 1904. 163 parole tolte, 93 parole aggiunte in 3 capoversi.

Nel caso di aumento del prezzo tolto: della materia prima, come sopra determinato, aggiunto: del solfato di chinino, si provvedera' in ogni esercizio tolto: al conseguimento del pareggio tra gli stanziamenti inscritti aggiunto: alla eventuale deficienza dello stanziamento, inscritto nel bilancio della spesa del Ministero delle Finanze tolto: e quello inscritto nel bilancio dell'entrata di cui all'articolo 4, riducendo ed, ove occorra, sospendendo l'assegnazione aggiunto: al capitolo di cui al comma a) dell'art. 4 mediante prelevamenti dal fondo corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita e conseguente riduzione dello stanziamento di cui al comma d tolto: dell'articolo 4 stesso; e cio' non bastando, la necessaria somministrazione al bilancio dell'entrata sara' fatta prelevandola sul fondo esistente presso la Cassa depositi e prestiti di cui gli articoli 4 e 5.

tolto: Alla reintegrazione di tale fondo nelle misure di cui l'ultimo comma dell'articolo 4, sara' provveduto negli esercizi successivi, oltre che coi mezzi di cui il detto articolo al comma d, anche, in quanto occorra, coll'inscrizione del bilancio passivo pel versamento alla Cassa depositi e prestiti delle somme corrispondenti alle eccedenze che s'accertassero tra il capitolo attivo ed i capitoli passivi di cui l'articolo 4aggiunto: ) dello stesso art. 4, da farsi nel modo e con le forme prescritte per le spese obbligatorie e d'ordine dal terzo comma dell'art. 38 della legge per l'amministrazione e la contabilita' generale dello Stato.

tolto: Qualora il prezzo del solfato di chinino nelle scorze fosse per aumentare in modo costante cosi' da non consentire la reintegrazione del fondo di cui sopra, spettera' al Ministro delle Finanze di promuovere i necessari provvedimenti legislativiaggiunto: Eguale procedimento dovra' seguirsi alla chiusura di ogni esercizio finanziario, per la impostazione del fondo occorrente al capitolo da istituirsi a norma dell'art. 5.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1900-12-23;505~art7 · fonte del testo