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[1]Nel caso di aumento del prezzo della materia prima, come sopra determinato, si provvedera' in ogni esercizio al conseguimento del pareggio tra gli stanziamenti inscritti nel bilancio della spesa del Ministero delle Finanze e quello inscritto nel bilancio dell'entrata di cui all'articolo 4, riducendo ed, ove occorra, sospendendo l'assegnazione di cui al comma d dell'articolo 4 stesso; e cio' non bastando, la necessaria somministrazione al bilancio dell'entrata sara' fatta prelevandola sul fondo esistente presso la Cassa depositi e prestiti di cui gli articoli 4 e 5.

[2]Alla reintegrazione di tale fondo nelle misure di cui l'ultimo comma dell'articolo 4, sara' provveduto negli esercizi successivi, oltre che coi mezzi di cui il detto articolo al comma d, anche, in quanto occorra, coll'inscrizione del bilancio passivo pel versamento alla Cassa depositi e prestiti delle somme corrispondenti alle eccedenze che s'accertassero tra il capitolo attivo ed i capitoli passivi di cui l'articolo 4.

[3]Qualora il prezzo del solfato di chinino nelle scorze fosse per aumentare in modo costante cosi' da non consentire la reintegrazione del fondo di cui sopra, spettera' al Ministro delle Finanze di promuovere i necessari provvedimenti legislativi.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1901 al 21 giugno 1904

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urn:nir:stato:legge:1900-12-23;505~art7 · fonte del testo