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Qualora le Societa' per le case popolari o coloro ai quali le case sono state assegnate le destinassero a fini differenti da quelli indicati nella presente legge, si intenderanno rispettivamente cessate le concessioni loro accordate nei riguardi tributari e le imposte e le tasse condonate saranno senz'altro ripetibili dall'Erario con privilegio tanto sul patrimonio delle Societa' quanto sulle case assegnate ai compratori.

Testo in vigore dal 8 luglio 1903 al 15 agosto 1907

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-05-31;254~art10 · fonte del testo