Art. 10
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Qualora le Societa' per le case popolari o coloro ai quali le case sono state assegnate le destinassero a fini differenti da quelli indicati nella presente legge, si intenderanno rispettivamente cessate le concessioni loro accordate nei riguardi tributari e le imposte e le tasse condonate saranno senz'altro ripetibili dall'Erario con privilegio tanto sul patrimonio delle Societa' quanto sulle case assegnate ai compratori.
Testo in vigore dal 8 luglio 1903 al 15 agosto 1907
