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((Qualora la Societa' per le case popolari o coloro ai quali le caso sono state assegnate le destinassero a fini differenti da quelli indicati nella presente legge si intenderanno rispettivamente cessate le concessioni loro accordate nei riguardi tributari e le imposte e le tasse condonate saranno senz'altro ripetibili dall'Erario con privilegio tanto sul patrimonio della Societa' quanto sulle case assegnate ai compratori, salvi i diritti dello Istituto mutuante, che avranno la precedenza anche sui privilegi attribuiti all'Erario da questo articolo)).

Testo in vigore dal 15 agosto 1907 al 26 gennaio 1908

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 agosto 1907

Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1903 al 15 agosto 1907. 3 parole tolte, 21 parole aggiunte.

Qualora tolto: le aggiunto: la Societa' per le case popolari o coloro ai quali le tolto: case aggiunto: caso sono state assegnate le destinassero a fini differenti da quelli indicati nella presente leggetolto: , si intenderanno rispettivamente cessate le concessioni loro accordate nei riguardi tributari e le imposte e le tasse condonate saranno senz'altro ripetibili dall'Erario con privilegio tanto sul patrimonio tolto: delle aggiunto: della Societa' quanto sulle case assegnate ai compratoriaggiunto: , salvi i diritti dello Istituto mutuante, che avranno la precedenza anche sui privilegi attribuiti all'Erario da questo articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1903-05-31;254~art10 · fonte del testo