Art. 10
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((Qualora la Societa' per le case popolari o coloro ai quali le caso sono state assegnate le destinassero a fini differenti da quelli indicati nella presente legge si intenderanno rispettivamente cessate le concessioni loro accordate nei riguardi tributari e le imposte e le tasse condonate saranno senz'altro ripetibili dall'Erario con privilegio tanto sul patrimonio della Societa' quanto sulle case assegnate ai compratori, salvi i diritti dello Istituto mutuante, che avranno la precedenza anche sui privilegi attribuiti all'Erario da questo articolo)).
Testo in vigore dal 15 agosto 1907 al 26 gennaio 1908
