Art. 10
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Testo in vigore dal 26 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009
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4 versioni dal 1903
Confronto con la versione in vigore dal 15 agosto 1907 al 26 gennaio 1908. 80 parole tolte, 28 parole aggiunte.
tolto: Qualora la Societa' per le case popolari o coloro ai quali le caso sono state assegnate le destinassero a fini differenti da quelli indicati nella presente legge si intenderanno rispettivamente cessate le concessioni loro accordate nei riguardi tributari e le imposte e le tasse condonate saranno senz'altro ripetibili dall'Erario con privilegio tanto sul patrimonio della Societa' quanto sulle case assegnate ai compratori, salvi i diritti dello Istituto mutuante, che avranno la precedenza anche sui privilegi attribuiti all'Erario da questo articoloaggiunto: LA L. 2 GENNAIO 1908, N. 5 HA DISPOSTO (CON L'ART. 9) CHE IL PRESENTE ARTICOLO E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE ART. 9 DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1903, N. 254.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1903-05-31;254~art10 · fonte del testo