Art. 11
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[1]Il compratore di una casa popolare non puo' alienarla a titolo oneroso o gratuito nel periodo di ammortamento del prezzo, se non dopo che la Societa' costruttrice abbia dichiarato di rinunciare al diritto di prelazione e che le sia stata riservata la partecipazione nella plus valenza dello stabile, risultante dalla vendita a terzi.
[2]Il diritto di prelazione si esercita pagando al compratore il prezzo di stima.
[3]Per partecipazione alla plus valenza, dalla quale e' sempre escluso il miglioramento apportato dal proprietario, si attribuisce alla Societa' meta' della differenza fra il prezzo di rivendita della casa e quello della vendita precedente.
[4]Durante il periodo dell'ammortamento del prezzo, il compratore di una casa popolare non potra' affittarla che a famiglie o persone considerate nell'articolo 4 e secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.
Testo in vigore dal 8 luglio 1903 al 26 gennaio 1908
