Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1903 al 15 agosto 1907. Leggi il testo vigente →
[1]L'esenzione dalla imposta erariale e dalle sovrimposte provinciali e comunali, sancita dall'articolo 18 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, e' estesa per le case popolari a cinque anni.
[2]Perche' le case popolari possano essere ammesse al beneficio della esenzione quinquennale delle imposte erariali e delle sovrimposte devono concorrere le seguenti condizioni:
[3]1° che le case appartengano a Societa' aventi i fini indicati da questa legge;
[4]2° che i soci a cui saranno vendute o i soci e gli operai, ai quali saranno date in locazione, non sieno proprietari di altri fabbricati inscritti al catasto urbano gravati di piu' di lire 20 all'anno per imposta erariale principale.
Testo in vigore dal 8 luglio 1903 al 15 agosto 1907
