Art. 7
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[1]L'esenzione dalla imposta erariale e dalle sovrimposte provinciali e comunali, sancita dall'articolo 18 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, e' estesa per le case popolari a cinque anni.
[2]Perche' le case popolari possano essere ammesse al beneficio della esenzione quinquennale delle imposte erariali e delle sovrimposte devono concorrere le seguenti condizioni:
[3]1° che le case appartengano a Societa' aventi i fini indicati da questa legge;
[4]2° che i soci a cui saranno vendute o i soci e gli operai, ai quali saranno date in locazione, non sieno proprietari di altri fabbricati inscritti al catasto urbano gravati di piu' di lire 20 all'anno per imposta erariale principale.
[5]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 luglio 1907, n. 555
1La L. 14 luglio 1907, n. 555 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La esenzione dalla imposta sui fabbricati ai termini dell'art. 7 della legge 31 maggio 1903, n. 254 a favore delle case popolari e' estesa a dieci anni".
Testo in vigore dal 15 agosto 1907 al 12 agosto 1914
