Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 agosto 1914 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'esenzione dalla imposta erariale e dalle sovrimposte provinciali e comunali, sancita dall'articolo 18 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, e' estesa per le case popolari a cinque anni.

[2]Perche' le case popolari possano essere ammesse al beneficio della esenzione quinquennale delle imposte erariali e delle sovrimposte devono concorrere le seguenti condizioni:

[3]1° che le case appartengano a Societa' aventi i fini indicati da questa legge;

[4]2° che i soci a cui saranno vendute o i soci e gli operai, ai quali saranno date in locazione, non sieno proprietari di altri fabbricati inscritti al catasto urbano gravati di piu' di lire 20 all'anno per imposta erariale principale.

[5]1 3

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 luglio 1907, n. 555

1

La L. 14 luglio 1907, n. 555 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La esenzione dalla imposta sui fabbricati ai termini dell'art. 7 della legge 31 maggio 1903, n. 254 a favore delle case popolari e' estesa a dieci anni".

L. 19 luglio 1914, n. 727

3

La L. 19 luglio 1914, n. 727 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'esenzione quinquennale dall'imposta sui fabbricati, di cui all'art. 7 della legge 31 maggio 1903, n. 254, prolungata a dieci anni dall'art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 555, a favore delle case popolari ed economiche, e' estesa a quindici anni".

Testo in vigore dal 12 agosto 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 1914

Confronto con la versione in vigore dal 15 agosto 1907 al 12 agosto 1914.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 19 luglio 1914, n. 727

    La L. 19 luglio 1914, n. 727 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'esenzione quinquennale dall'imposta sui fabbricati, di cui all'art. 7 della legge 31 maggio 1903, n. 254, prolungata a dieci anni dall'art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 555, a favore delle case popolari ed economiche, e' estesa a quindici anni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1903-05-31;254~art7 · fonte del testo