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[1]Onorari

[2]Gli onorari sono stabiliti per il professionista incaricato in ragione di lire 800 per ogni ora o frazione di ora, ore a lire 500 all'ora per ogni aiuto di concetto Quando questo onorario e' integrativo di quelli a percentuale od a quantita', il compenso e' ridotto a meta'. Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio, di notte, all'estero, detti compensi possono essere aumentati fino ad un massimo del 60 per cento. Le prestazioni a vacazione si computano in base al tempo effettivamente occorso. Per ogni periodo di un'ora o frazione si calcola una vacazione. Non si possono chiedere di regola meno di due e piu' di dieci vacazioni al giorno, salvo i casi di urgenza o la esecuzione di lavori in ore notturne.

Testo in vigore dal 2 aprile 1957 al 9 aprile 1967

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urn:nir:stato:legge:1957-03-12;146~art39 · fonte del testo