Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 giugno 1987 al 31 gennaio 1998. Leggi il testo vigente →

[1]Onorari

[2]Gli onorari sono stabiliti per il professionista incaricato in ragione di lire 800 per ogni ora o frazione di ora, ore a lire 500 all'ora per ogni aiuto di concetto Quando questo onorario e' integrativo di quelli a percentuale od a quantita', il compenso e' ridotto a meta'. Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio, di notte, all'estero, detti compensi possono essere aumentati fino ad un massimo del 60 per cento. Le prestazioni a vacazione si computano in base al tempo effettivamente occorso. Per ogni periodo di un'ora o frazione si calcola una vacazione. Non si possono chiedere di regola meno di due e piu' di dieci vacazioni al giorno, salvo i casi di urgenza o la esecuzione di lavori in ore notturne.

[3]1 2 3 4

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 marzo 1967, n. 118

1

La L. 7 marzo 1967, n. 118 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli onorari per le prestazioni a vacazione stabilite per il professionista incaricato, di cui all'articolo 39 della legge 12 marzo 1957, n. 146, sono aumentati a lire 2000 per ogni ora o frazione di ora, oltre lire 1250 all'ora quando e' necessaria l'opera di un collaboratore di concetto".

Decreto Ministeriale 30 ottobre 1969

2

Il Decreto Ministeriale 30 ottobre 1969 (in G.U. 14/11/1969, n. 288) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura degli onorari ed indennita' previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali, approvata con legge 12 marzo 1957, n. 146, quale risulta a seguito delle modifiche disposte con legge 7 marzo 1967, n. 118, e' ulteriormente aumentata del 15 per cento". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "I nuovi compensi di cui agli articoli precedenti si applicano anche alle prestazioni professionali in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento".

Decreto Ministeriale 6 luglio 1973

3

Il Decreto Ministeriale 6 luglio 1973 (in G.U. 04/08/1973, n. 201) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I compensi a vacazione previsti dall'art. 39 della tariffa approvata con legge 18 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, fino al decreto ministeriale 30 ottobre 1969 sono variati e fissati, per ogni ora frazione di ora in ragione di: lire 3.200 per il perito industriale; lire 2.000 per ogni aiuto di concetto".

Decreto 14 aprile 1987

4

Il Decreto 14 aprile 1987 (in G.U. 21/05/1987, n. 116) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I compensi a vacazione previsti dall'art. 39 della tariffa approvata con legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modifiche fino al decreto ministeriale 15 gennaio 1981, sono variati e fissati per ogni ora o frazione di ora in ragione di L. 15.000 per il perito industriale e il 60% di L. 15.000 per l'aiuto di concetto".

Testo in vigore dal 5 giugno 1987 al 31 gennaio 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 giugno 1987

Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1973 al 5 giugno 1987.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 14 aprile 1987

    Il Decreto 14 aprile 1987 (in G.U. 21/05/1987, n. 116) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I compensi a vacazione previsti dall'art. 39 della tariffa approvata con legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modifiche fino al decreto ministeriale 15 gennaio 1981, sono variati e fissati per ogni ora o frazione di ora in ragione di L. 15.000 per il perito industriale e il 60% di L. 15.000 per l'aiuto di concetto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-03-12;146~art39 · fonte del testo