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[1]Rimborso spese.
[2]Le indennita' ed i rimborsi spettanti ai periti industriali, oltre le competenze commisurate nelle categorie contemplate all'art. 4, sono le seguenti:
- a)le spese di viaggio necessarie all'espletamento dell'incarico vanno rimborsate al perito ed ai suoi collaboratori sulla base della tariffa di 2a classe delle ferrovie dello Stato per percorso fino a 100 chilometri, di 1a classe delle ferrovie dello Stato per i percorsi superiori a 100 chilometri e nei piroscafi e nelle ferrovie secondarie per qualunque percorso; e della classe immediatamente inferiore per il personale di aiuto. Le spese di percorrenza su strade ordinarie con mezzi propri o noleggiati, sono rimborsate secondo le tariffe chilometriche applicate sul luogo. Per i percorsi non effettuabili con veicoli ordinari, spetta ai periti ed ai collaboratori, oltre alla vacazione di cui al successivo art. 38, una indennita' di lire 50 per ogni chilometro del percorso per l'andata ed il ritorno;
- b)le spese di vitto e alloggio per il tempo passato fuori sede dal perito industriale e dai suoi collaboratori;
- c)le spese per trasporti e facchinaggio di materiali e arnesi necessari per le operazioni fuori studio;
- d)le spese di bollo e registro, i diritti di uffici pubblici e privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche, le spese di scritturazione, cancelleria, riproduzione di disegni, ecc.
Testo in vigore dal 2 aprile 1957 al 12 maggio 1994
