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[1]Decadenza del concordato (articolo 22 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)
[2]1.Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi in cui:
- a)a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attivita' non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilita' di passivita' dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entita' di cui al comma 2;
- b)a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali e' avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- c)sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
- d)ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 94 ovvero vengono meno i requisiti di cui all'articolo 93, comma 2;
- e)e' omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attivita' di cui all'articolo 95, comma 2, qualora il pagamento di tali somme non sia avvenuto, ai sensi dell'articolo 292, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 243, comma 3. 2. Con riferimento alla lettera a) del comma 1, sono di non lieve entita':
- a)le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui alla parte II, titolo I, capo I, sezioni I, II e III, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato;
- b)la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di cui all'articolo 49, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento;
- c)le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui:
- 1)agli articoli 27, comma 1, 28, comma 1, e 30, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173;
- 2)all'articolo 31, commi 3 e 4, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi;
- 3)all'articolo 34, comma 2, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173;
- 4)all'articolo 36, commi 9 e 10, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. 3. Le violazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. 4. Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
Testo in vigore dal 6 agosto 2026 al 12 agosto 2026
