Art. 15
Ufficio iscrizione
[1]((
[2](( Art. 15 (L-R))) 11 L'ufficio iscrizione iscrive per estratto nel sistema ed elimina dal sistema, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 16, i provvedimenti di cui agli articoli 3 e 9, esclusi quelli di competenza dell'ufficio centrale ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 5 (L).)) 11 Ai fini dell'eliminazione, ufficio iscrizione e' l'ufficio presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento soggetto ad eliminazione per decorso del tempo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere e), d), e), f), g) e h), e dell'articolo 11, comma 1, o l'ufficio presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento da cui deriva l'eliminazione dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere a), b) ed i), dell'articolo 8, comma 1, lettera b), e dell'articolo l4,comma 1. L'iscrizione o l'eliminazione e' effettuata quando il provvedimento giudiziario e' definitivo; nel caso di iscrizione di provvedimenti non definitivi, quando il provvedimento e' pubblicato nelle forme di legge. L'ufficio iscrizione verifica l'esistenza nel fascicolo dei codici identificativi delle persone e degli enti, nonche' del numero identificativo del procedimento; verifica, inoltre, la completezza nel provvedimento dei dati utili ai fini dell'estratto. L'ufficio iscrizione se riscontra nel fascicolo la mancanza del codice identificativo delle persone o degli enti o del numero identificativo del procedimento provvede ad inserirlo secondo le modalita' previste dai decreti dirigenziali emanati ai sensi degli e . L'ufficio iscrizione se nel provvedimento riscontra dati mancanti o incompleti, lo segnala all'autorita' competente alla correzione, e in particolare, al giudice penale ai sensi dell' del codice di procedura penale, al giudice civile o amministrativo ai sensi dell', secondo comma, del codice di procedura civile, all'autorita' amministrativa che ha emesso il provvedimento. L'ufficio iscrizione se riscontra contrasti tra il provvedimento da iscrivere e quelli gia' iscritti nel sistema, effettua la segnalazione al pubblico ministero competente ai fini della risoluzione della questione concernente l'iscrizione, ai sensi dell'.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122
11Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le presenti modifiche acquistano efficacia decorso un anno dalla data della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 10 novembre 2018, tuttora in vigore · versione 10 su Normattiva