Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO - PARTICOLARITA' - TERMINE DI CENTOCINQUANTA GIORNI, CONTRO I NOVANTA PREVISTI PER GLI ALTRI ILLECITI AMMINISTRATIVI, PER LA NOTIFICA AL TRASGRESSORE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 255/1994. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 22 legge 122/1989
CIRCOLAZIONE STRADALE - VERBALE DI ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE - NOTIFICA AL TRASGRESSORE NEL TERMINE DI 150 GIORNI DALLA COMMESSA INFRAZIONE - ASSERITA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA PER LA DIFFICOLTA', A CAUSA DEL LUNGO TEMPO TRASCORSO, DI PORTARE A DISCOLPA VALIDI ELEMENTI DI PROVA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il prolungamento del termine per la contestazione delle infrazioni al codice della strada da quello originario di 30 giorni, in un primo momento a 90 giorni e successivamente a 150, non e' frutto di una scelta arbitraria del legislatore, alla cui discrezionalita' e' rimessa la determinazione di tale termine in limiti tollerabili, nel bilanciamento fra le esigenze organizzative della pubblica amministrazione (specie nei centri urbani ove il traffico e' piu' elevato, dovendosi provvedere ad una mole di contestazioni cosi' numerosa da rendere necessario un lasso di tempo sufficiente a farvi fronte) e le esigenze difensive del soggetto destinatario della contestazione. Indicativa della non arbitrarieta' della scelta del termine di 150 giorni e' proprio la gradualita' attraverso la quale si e' pervenuti alla sua determinazione, quale risultato della valutazione dell'esperienza concreta che ha indotto ragionevolmente a ritenere insufficienti i termini piu' brevi in precedenza previsti. Un ulteriore prolungamento del termine tuttavia non potrebbe non porre dubbi di costituzionalita' sotto il profilo della ragionevolezza, ben potendo ovviarsi ad eventuali difficolta' organizzative con misure tali da assicurare un piu' equo contemperamento fra le contrapposte esigenze in armonia con l'art. 97 Cost. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 141, primo comma, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, come modificato dall'art. 22 l. 24 marzo 1989 n. 122). red.: F.S. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 22 legge 122/1989
CIRCOLAZIONE STRADALE - VERBALE DI ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE - VALORE PROBATORIO PRIVILEGIATO RISPETTO AGLI ELEMENTI DI PROVA FORNITI DAL CITTADINO - ASSERITA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il particolare e privilegiato valore probatorio attribuito, nel processo, al verbale del pubblico ufficiale che contesta l'infrazione, rispetto agli elementi di prova forniti da colui cui viene contestata l'infrazione, trova il suo equilibrio in un sistema normativo il quale prevede sanzioni di particolare rigore qualora gli atti redatti dal pubblico ufficiale dovessero risultare non veritieri; il che impone agli uffici amministrativi una piu' avvertita vigilanza sull'operato degli agenti diretta a prevenire abusi ed arbitrii, per far si' che i verbali vengano redatti in modo circostanziato sia per rendere edotto l'interessato di tutti gli elementi di fatto con preciso riferimento alle norme violate, al fine di consentirgli di predisporre la difesa, sia per rendere attendibile la contestazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 141, primo comma, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, come modificato dall'art. 22 l. 24 marzo 1989 n. 122). red.: F.S. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 22 legge 122/1989
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTRAVVENZIONE A CARICO DI PORSONA NON RESIDENTE IN ITALIA - NON OBBLIGATORIETA' DELLA IDENTIFICAZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata infondata. - S. n. 149/1967.
sentenza 63/1983massima n. 15722 CIRCOLAZIONE STRADALE - D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N. 393, ARTT. 140, 141 E 143 - ESTENSIONE ALLA CONTRAVVENZIONE EX ART. 132 (GUIDA IN STATO DI EBBREZZA) DELLA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' IVI PREVISTA - SOSTANZIALE DIFFERENZA DALLA FATTISPECIE PREVISTA DALL'ART. 688 DEL CODICE PENALE - RAZIONALITA' - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Gli elementi che concorrono a configurare le contravvenzioni di cui agli artt. 132 T.U. n. 393 del 1959 (guida in stato di ebbrezza) e 688 C.P. (ubriachezza manifesta) differiscono sostanzialmente, in quanto la violazione dell'art. 132 codice stradale e' prevista a tutela del bene giuridico della sicurezza della circolazione e sussiste appena si verifichi uno stato di ebbrezza, anche non alcoolica, che sia comunque tale da incidere sulla prontezza dei riflessi indispensabili alla guida, mentre la contravvenzione di cui all'art. 688 C.P., pur essendo della stessa indole, e' peraltro intesa a tutelare il diverso bene della sicurezza sociale contro la piaga dell'alcolismo e si concreta in un diverso stato del soggetto, che deve essere necessariamente colto in luogo pubblico o aperto al pubblico in stato di manifesta ebrieta', cioe' di anormalita' psichica percepibile da chiunque e rilevabile "ictu oculi". Queste differenze sostanziali danno sufficiente ragione della differenziazione di disciplina adottata dal legislatore il quale, estendendo alla contravvenzione di cui all'art. 132 codice stradale la condizione di procedibilita' prevista dall'art. 143 dello stesso codice e consistente nella tempestiva modifica del verbale al contravventore qualora non si sia potuto far luogo alla immediata contestazione, ha posto in essere una disciplina diversa rispetto alla contravvenzione di cui all'art. 688 C.P. seguendo un razionale criterio di politica legislativa penale rientrante, come tale, nella sfera della sua discrezionalita'. Pertanto deve dichiararsi infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 143 codice stradale sollevata in relazione all'art. 3 Cost., sotto il profilo della presunta disparita' di trattamento fra contravventori agli artt. 132 codice stradale e 688 C.P. in funzione del sistema preclusivo dell'azione penale previsto dalla norma impugnata.
Riguarda ancheart. 143 Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.art. 140 Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.art. 688 Codice penale