Art. 86

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[1]Guida delle macchine agricole, carrelli e macchine operatrici.

[2]((Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonche' macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui al secondo comma dell'articolo 80 e precisamente:

  • a)della categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate dall'articolo 79, primo comma, lettera c);
  • b)della categoria B, per la guida delle macchine agricole nonche' delle macchine operatrici. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al primo comma che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti A e B speciali, previste dal quarto comma dell'articolo 80)). Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma precedente stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al primo comma che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici. Chiunque guida macchine agricole, carrelli o macchine operatrici senza essere munito della patente e' punito con le sanzioni previste dal tredicesimo comma dell'articolo 80.

Testo vigente dal 26 aprile 1988 al 1 gennaio 1993 · versione 22 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art86 · fonte su Normattiva