Art. 86

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Per guidare macchine agricole, carrelli, nonche' macchine operatrici escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre aver ottenuto la patente di guida con le norme stabilite per la patente per autoveicoli e motoveicoli e previo l'esame di idoneita' previsto dall'art. 85, comma primo, lettera b). La patente puo' abilitare alla guida delle seguenti categorie di veicoli:

  • A)macchine agricole;
  • B)carrelli;
  • C)macchine operatrici. Al titolare della patente di guida prevista dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 80, commi ottavo ed ultimo. Chiunque guida macchine agricole, carrelli o macchine operatrici, senza essere munito della, patente, e' punito con le pene stabilite dall'art. 80, comma nono. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida valida per la stessa categoria di veicoli, e' punito con le pene stabilite dall'art. 80, comma nono. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida per la stessa categoria di veicoli, e' punito con le pene stabilite dall'art. 83, ultimo comma, Le stesse pene si applicano alla persona che funge da istruttore.

Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 21 marzo 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art86 · fonte su Normattiva