Art. 86

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[1]((Guida delle macchine agricole, carrelli e macchine operatrici.

[2]Per guidare macchine agricole, carrelli nonche' macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolino su strada, occorre aver ottenuto la patente della categoria B. Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile saranno stabiliti i particolari tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al precedente comma, adattati per mutilati e minorati fisici in relazione alla loro infermita', che possono essere guidati con la patente di categoria F. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma precedente stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al primo comma che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici. Chiunque guida macchine agricole, carrelli o macchine operatrici senza essere munito della patente e' punito con le sanzioni previste dal tredicesimo comma dell'articolo 80)).

Testo vigente dal 21 marzo 1974 al 26 aprile 1988 · versione 9 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art86 · fonte su Normattiva