Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLO ADATTATO A MENOMAZIONI DEL TITOLARE - INDICAZIONE SULLA PATENTE - GUIDA DI VEICOLO DIVERSO - SANZIONE PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N. 393, ART. 87, COMMA SESTO. - COST., ART. 3.
Il difetto di motivazione sulla rilevanza e di riferimenti al caso di specie rende manifestamente inammissibile la proposta questione di legittimita` costituzionale in via incidentale. (Manifesta inammissibilita` della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa all'art. 87, comma sesto, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, in quanto "sanziona con la medesima pena sia la violazione meramente formale della indicazione dei veicolo - munito dei necessari adattamenti in relazione alla menomazione - sulla patente di guida, sia la violazione dell'obbligo sostanziale, ben piu` rilevante, della guida di veicolo privo dei particolari adattamenti"). - da ultimo, O. nn. 359/1987, 404/1987, 410/1987, 414/1987, 459/1987, 514/1987.
SENT. 39/83 - CIRCOLAZIONE STRADALE - ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI MUTILATI E INVALIDI - VEICOLI INDICATI NELLA PATENTE - INOSSERVANZA - APPLICABILITA' DELL'ART.87 COMMA 7 D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N.393 . INAPPLICABILITA' DELL'ULTIMO COMMA DELLO STESSO ART.87 - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA.
L'unica sanzione applicabile ai mutilati e minorati fisici che guidino veicoli diversi da quelli indicati nel documento di abilitazione e` quella dell'arresto congiunto ad ammenda prevista dal comma 7 dell'art.87 del T.U. 15 giugno 1959, n.393, e senza fondamento si assume che il legislatore abbia previsto la piu` lieve pena alternativa per i mutilati ed invalidi che commettano un'azione piu` grave conducendo veicoli di categoria superiore da quelli per cui e` stata rilasciata la patente (l'ultimo comma dell'art.87 nel testo aggiunto dalla legge 14 febbraio 1974, n.62, si riferisce infatti solo ai conducenti fisicamente e psichicamente idonei). E' pertanto infondato il preteso contrasto tra il comma 7 dell'art.87 del T.U. 15 giugno 1959, n.393, e l'art.3 della Cost. sotto il profilo dell'irragionevolezza della norma.
CIRCOLAZIONE STRADALE - ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI MINORATI E INVALIDI - ANNOTAZIONE NELLA PATENTE DI CATEGORIA "F" DEL VEICOLO UTILIZZABILE - OBBLIGO DI MUNIRE IL VEICOLO DI PARTICOLARI ADATTAMENTI - INOSSERVANZA - IDENTICHE SANZIONI - ART.87 COMMA 7 D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N.393 - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - INSUSSISTENZA.
Nel sanzionare allo stesso modo sia l'omessa indicazione nella patente di guida di categoria "F" del veicolo utilizzabile, perche` adattato alla minorazione del conducente, sia la violazione dell'obbligo di munire il veicolo dei particolari adattamenti, il legislatore ha inteso proteggere interessi di eguale natura. Invero l'annotazione dello specifico veicolo nella patente di categoria "F" ha carattere sostanziale, perche` viene effettuata dopo l'accertamento da parte dell'Ispettorato della Motorizzazione civile che quel determinato veicolo e` stato munito degli adattamenti resi necessari dalla mutilazione o minorazione fisica del conducente. La natura costitutiva di tale accertamento e della conseguente annotazione esclude che prima di essi il veicolo, anche se munito degli adattamenti necessari, possa essere guidato. Altrimenti ritenendo, la valutazione dell'idoneita` di quegli adattamenti, effettuata esclusivamente e direttamente dall'interessato, sostituirebbe quella dell'organo tecnico amministrativo particolarmente qualificato, al quale e` demandato l'accertamento preventivo dell'esistenza di tutti i requisiti richiesti per un fine di garanzia e di tutela del pubblico e privato interesse. E pertanto non e` fondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art.87 comma settimo del d.p.r. 15 giugno 1959, n.393, censurato sotto il profilo dell'illogica parificazione di trattamento tra comportamenti diversi, in riferimento all'art.3 Cost. -
CIRCOLAZIONE STRADALE - D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N. 393, ARTT. 86, QUARTO COMMA, E 87, SESTO E OTTAVO COMMA - GUIDA DI MACCHINA AGRICOLA CON PATENTE ABILITANTE ALLA GUIDA DI VEICOLI DI DIVERSA CATEGORIA - SANZIONI PENALI - JUS SUPERVENIENS: LEGGE 14 FEBBRAIO 1974, N. 62, ART. 4 - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Quando in pendenza del giudizio di legittimita' costituzionale sopravvengono nuove disposizioni legislative che modifichino in tutto o in parte le norme impugnate va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo perche' accerti se permanga la rilevanza delle questioni di legittimita' sollevate (nella specie erano state prospettate, dai pretori di Avigliana, di Castell'Arquato e di Avigliano, questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 86, comma quarto, e 87, commi sesto e ottavo, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, ed in pendenza di tali giudizi di legittimita' era sopravvenuta la legge 14 febbraio 1974, n. 62, il cui art. 4 aveva modificato il contenuto del gia' menzionato art. 86).
sentenza 2/1975massima n. 7580 Riguarda ancheart. 86 Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.