Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 ottobre 1993 al 23 giugno 2026. Leggi il testo vigente →
La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:
- 1)((NUMERO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 23 SETTEMBRE 1993, N.2));
- 2)ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- 3)ordinamento dagli enti di credito fondiario e di Credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonche' delle aziende di credito a carattere regionale.
Testo vigente dal 10 ottobre 1993 al 23 giugno 2026 · versione 2 su Normattiva