Art. 94

[1]Estinzione del processo per inattivita' delle parti

[2](articolo 45 del decreto legislativo n. 546 del 1992)

[3]1. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. 2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate. 3. L'estinzione del processo per inattivita' delle parti e' rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti. 4. L'estinzione e' dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla corte di giustizia tributaria con sentenza. Avverso il decreto del presidente e' ammesso reclamo alla corte di giustizia tributaria che provvede a norma dell'articolo 76.

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