Art. 16 t.u.i.r.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2004 al 1 gennaio 2008. Leggi il testo vigente →
(( Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
- a)lire 960.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
- b)lire 480.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000. 1-bis. A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
- a)lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;
- b)lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni)) 115
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 17.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 1 gennaio 2008 · versione 111 su Normattiva