Art. 34 t.u.i.r.
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Il reddito medio ordinario delle unita' immobiliari e' determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta. Le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare sono sottoposti a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni di carattere permanente nella capacita' di reddito delle unita' immobiliari e comunque ogni dieci anni. La revisione e' disposta con decreto del Ministro delle finanze previo parere della Commissione censuaria centrale e puo' essere effettuata per singole zone censuarie. Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di stima diretta, dall'anno in cui e' stato notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in catasto. Se la pubblicazione o notificazione avviene oltre il mese precedente quello stabilito per il versamento dell'acconto di imposta, le modificazioni hanno effetto dall'anno successivo. Il reddito delle unita' immobiliari non ancora iscritte in catasto e' determinato comparativamente a quello delle unita' similari gia' iscritte. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 15 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito e' determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione e' elevata al 25 per cento. 48 COMMA ABROGATO DAL. D.L. 31 MAGGIO 1994, N.330 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473 48 Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche e di quello delle sue pertinenze si deduce, fino a concorrenza dell'ammontare stesso, l'importo di ((unmilionecentomila lire)) rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso. Sono ricomprese tra le pertinenze le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. 65
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n.473
48Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n.473 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "La disposizione di cui all'articolo 34, comma 4-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si intende nel senso che devono essere comprovate da idonea documentazione soltanto le spese di cui si chiede la deduzione in aggiunta alla riduzione forfetaria del 10 per cento. Le spese documentate non dedotte ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati del periodo di imposta precedente a quello in corso alla data dell'8 dicembre 1993 per il quale il termine di presentazione della dichiarazione e' scaduto anteriormente a tale data, possono essere dedotte dal reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, del periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 4) che le presenti modifiche si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.
L. 23 dicembre 1996, n. 662
65con decorrenza dal 1 gennaio 1997
La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma 52) che "Le disposizioni dei commi da 48 a 51 si applicano: a) per quanto riguarda le imposte sui redditi e l'imposta comunale sugli immobili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996; b) per quanto riguarda le altre imposte, agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a decorrere dal 1 gennaio 1997".
Testo vigente dal 1 gennaio 1997 al 18 maggio 1999 · versione 65 su Normattiva