Art. 32
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1. Il Ministro del tesoro, udito il parere di una commissione composta di cinque membri nominati per un triennio dal Ministro stesso, di concerto con i Ministri del commercio con l'estero, delle finanze e di grazia e giustizia, determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, precisandone modalita' e termini secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, e n. 689. 2. La commissione di cui al comma 1 delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza di voti dei membri presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente. La commissione da' il suo parere motivato sulle infrazioni, formulando le proposte sulla natura e sulla misura delle sanzioni che ritiene applicabili. La commissione ha facolta' di richiedere all'Ufficio italiano dei cambi di integrare gli accertamenti compiuti. 3. Il Ministro del tesoro ha facolta' di delegare il provvedimento di irrogazione delle sanzioni a un Sottosegretario o a un dirigente generale. 4. Con il decreto di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e' disposta la confisca amministrativa dei valori sequestrati secondo quanto previsto dall'articolo 20, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. Il decreto di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere emesso nel termine perentorio di centottanta giorni dalla ricezione degli atti da parte dell'Ufficio italiano dei cambi. 6. La mancata emanazione del provvedimento nel termine indicato comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le infrazioni contestate. 7. Contro il decreto di ingiunzione al pagamento puo' essere proposta opposizione davanti al pretore del luogo in cui e' stata commessa la violazione, ovvero, quando questa e' stata commessa all'estero, del luogo in cui e' stata accertata, entro i termini previsti dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il giudizio davanti al pretore e' regolato dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 8. Il decreto del Ministro del tesoro che infligge la pena pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Si applica l'articolo 18, sesto, comma della legge 24 novembre 1981, n. 689. 9. L'esecuzione ha luogo a cura dell'intendente di finanza competente per territorio, con l'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
Testo vigente dal 10 maggio 1988 al 15 agosto 2007 · versione 0 su Normattiva