Art. 121
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[1](Art. 122 T. U. 1926).
[2]Salve le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcooliche, non puo' essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiuolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l'autorita' locale di pubblica sicurezza. Questa rilascia certificato della avvenuta iscrizione.
[4]E' vietato il mestiere di ciarlatano. 44a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
44aIl D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 14) l'attribuzione ai Comuni della funzione relativa alla "registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121".
Testo vigente dal 13 settembre 1977 al 15 dicembre 1981 · versione 45 su Normattiva