Art. 121

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[1](Art. 122 T. U. 1926).

[2]Salve le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcooliche, non puo' essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiuolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l'autorita' locale di pubblica sicurezza. Questa rilascia certificato della avvenuta iscrizione.

[3]La iscrizione non e' subordinata alle condizioni prevedute dall'art. 11 ne' a quella preveduta dal capoverso dell'art. 12, salva sempre la facolta' dell'autorita' di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritiene capaci di abusarne.

[4]E' vietato il mestiere di ciarlatano.

Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 13 settembre 1977 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art121 · fonte su Normattiva