Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
SICUREZZA PUBBLICA - INOSSERVANZA DEGLI ORDINI DELL'AUTORITA' - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 15, SECONDO COMMA - ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO DELLA PERSONA INVITATA A COMPARIRE E NON PRESENTATASI - INTEGRA LA DISPOSIZIONE CONTENUTA NEL PRIMO COMMA E GIA' DICHIARATA NON ILLEGITTIMA.
La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 15 del t.u. delle leggi di p.s., approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, che prevede "l'accompagnamento coattivo a mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto", e' complementare ed integrativa di quella contenuta nel primo comma dello stesso articolo che si limita a sanzionare con l'arresto o l'ammenda la disobbedienza all'invito di comparizione emesso dall'autorita' di pubblica sicurezza. La facolta' di ordinare l'accompagnamento rappresenta un mezzo indispensabile perche' la p.s. possa svolgere con efficacia ed immediatezza le sue funzioni di prevenzione e repressione dei reati e di tutela della sicurezza e della pubblica tranquillita'.
SICUREZZA PUBBLICA - INOSSERVANZA DEGLI ORDINI DELL'AUTORITA' - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 15, PRIMO COMMA - INVITO A COMPARIRE DINANZI ALLA PUBBLICA AUTORITA' - SECONDO COMMA: ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO IN CASO DI INOSSERVANZA - FINALITA' - DOVERE DI COLLABORAZIONE DEL CITTADINO CON GLI ORGANI DI POLIZIA.
L'invito a comparire dinanzi all'autorita' di p.s., previsto dall'art. 15, comma primo, del T.U. delle leggi di p.s., e' diretto a fare acquisire all'autorita' informazioni, notizie e, chiarimenti che si appalesano necessari ed urgenti per l'assolvimento dei compiti di ordine di sicurezza da parte degli organi di polizia. Privo di ogni efficacia resterebbe tale invito se non fosse assistito da uno strumento coercitivo volto a consentire la presenza effettiva della persona che, sebbene legittimamente convocata, non compare dinanzi all'autorita', ne' giustifica in alcun modo la sua assenza. L'accompagnamento coattivo previsto dal secondo comma del citato art. 15 e' pertanto misura che consegue ad un comportamento che chiaramente mostra la volonta' del cittadino di sottrarsi al dovere di collaborazione cogli organi di polizia.
SICUREZZA PUBBLICA - INOSSERVANZA DEGLI ORDINI DELL'AUTORITA' - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 15, SECONDO COMMA - ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO - RIENTRA FRA LE RESTRIZIONI DELLA LIBERTA' PERSONALE EX ART. 13 DELLA COSTITUZIONE.
L'accompagnamento coattivo, previsto dall'art. 15, comma secondo, del T.U. delle leggi di p.s., integra una ipotesi di restrizione della liberta' personale strettamente inerente alla materia disciplinata dall'art. 13 della Costituzione.
SICUREZZA PUBBLICA - INOSSERVANZA DEGLI ORGANI DELL'AUTORITA' - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 15, SECONDO COMMA - ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO IN CASO DI INOSSERVANZA, DELL'ORDINE DI COMPARIZIONE - CONDIZIONI DI LEGITTIMITA' DELLA RESTRIZIONE DI LIBERTA' PERSONALE - SUSSISTENZA - NON VIOLA L'ART. 13 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma secondo, del t.u. delle leggi p.s. perche' in questa norma e' dato rinvenire i presupposti richiesti dal citato precetto costituzionale per il legittimo conferimento all'autorita' di p.s. di poteri che incidano sulla liberta' personale. Condizioni di legittimita' sia dell'ordine di comparizione, sia dell'accompagnamento coattivo, in caso di disobbedienza a quell'ordine, e' la effettiva sussistenza di ragioni che rendano necessaria ed urgente la comparizione dell'invitato, mentre la tassativa indicazione dell'ipotesi in cui l'accompagnamento coattivo puo' essere disposto, il solo caso in cui l'interessato si presenti nel termine stabilito senza giustificato motivo, vale ad escludere che l'autorita' di p.s. possa esercitare il potere in questione in modo assolutamente arbitrario ed indiscriminato.
LIBERTA' PERSONALE - RESTRIZIONI - COSTITUZIONE, ART. 13 - PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA - CONVALIDA DA PARTE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - E' NECESSARIA SOLO PER RESTRIZIONE DURATURE - ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO EX ART. 15, SECONDO COMMA, T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - TEMPORANEITA' - SUSSISTENZA DEI NORMALI RIMEDI GIURISDIZIONALI.
La procedura di convalida da parte dell'autorita' giudiziaria dei provvedimenti di restrizione della liberta' personale adottati dall'autorita' di p.s., prevista dall'art. 13, comma terzo, Cost., e' necessaria solo quando trattasi di provvedimenti che danno luogo a restrizione duratura della liberta', condizione questa che non ricorre nella ipotesi dell'accompagnamento coattivo di cui all'art. 15, comma secondo, del t.u. delle leggi di p.s., incidendo questo in modo del tutto temporaneo nella liberta' personale. In tal caso, tuttavia, l'interessato potra' sempre provocare, sia pure a posteriori, coi normali rimedi giurisdizionali, una verifica da parte dell'autorita' giudiziaria della legittimita' del provvedimento adottato dalla p.s.: ed in cio' risiede la garanzia contro ogni abuso del potere a questa conferito.
SICUREZZA PUBBLICA - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 15 - MANCATA COMPARIZIONE SU INVITO DELL'AUTORITA' ED ACCOMPAGNAMENTO PER MEZZO DELLA FORZA PUBBLICA - NON VIOLA LA LIBERTA' PERSONALE MA SANZIONA LA DISOBBEDIENZA AD UN ORDINE LEGITTIMO DELL'AUTORITA' EX ART. 650 CODICE PENALE - FONDAMENTO NELL'ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della norma contenuta nel primo comma dell'art. 15 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, in relazione all'art. 13 della Costituzione. Alla base della legittimita' della norma impugnata c'e', infatti, il dovere del cittadino di collaborare con l'autorita' di polizia per la prevenzione e la repressione dei reati, per la sicurezza e la pubblica tranquillita': dovere che, ove occorresse, trova la sua fonte nell'art. 23 della Costituzione, che consente di imporre prestazioni personali e patrimoniali in base alla legge. Ne' si puo' dire che la facolta' riconosciuta all'autorita' di p.s. possa tramutarsi in arbitrio perche' il provvedimento relativo non sfugge ai rimedi giurisdizionali che impediscono l'esercizio di quella facolta' fuori dei casi che attengono ai fini che la polizia e' autorizzata a perseguire, e in maniera non conforme al decoro e alla dignita' del cittadino.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - OMESSO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Quando nell'ordinanza del giudice a quo non e' spiegata ne' giustificata in alcun modo la rilevanza della questione di costituzionalita', ed e' anche incerto se essa si riferisca a tutte le norme contenute nell'articolo impugnato o soltanto ad una di esse, la Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti al giudice a quo, perche' questi rifaccia l'esame della questione di legittimita' costituzionale sotto il profilo della rilevanza e ne precisi anche i termini. Cfr.: 69/1957 B, 106/1957, 2/1958, 34/1958, 55/1958, 37/1959, 40/1959, 42/1959, 14/1961 B, 58/1961.