Art. 165
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[1](Art. 167 T. U. 1926).
[2]E' diffamata la persona la quale e' designata dalla voce pubblica come abitualmente colpevole:
[3]1° dei delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico e di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorita';
[4]2° del delitto di strage;
[5]3° dei delitti di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti e di agevolazione dolosa dell'uso di stupefacenti;
[6]4° dei delitti di falsita' in monete e in carte di pubblico credito;
[7]5° dei delitti di sfruttamento di prostitute o di tratta di donne o di minori, di istigazione alla prostituzione o favoreggiamento, di corruzione di minorenni;
[8]6° dei delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe commessi da persone esercenti l'arte sanitaria;
[9]7° dei delitti non colposi di omicidio, incendio, lesione personale;
[10]8° dei delitti di furto, rapina, estorsione, sequestro di persone a scopo di estorsione o rapina, truffa, circonvenzione di persone incapaci, usura;
[11]9° della contravvenzione di abuso di sostanze stupefacenti;
[12]quando per tali reati sia stata sottoposta a precedimento penale terminato con sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 8 luglio 1956 · versione 0 su Normattiva