Art. 166
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[2]((L'ammonizione ha la durata di due anni ed e' pronunciata, da una Commissione provinciale composta del prefetto, del procuratore del Re, di un giudice - designato dal presidente del tribunale - del questore, del comandante l'Arma dei carabinieri reali nella provincia e di un cittadino di specchiata probita' nominato dal sindaco del Comune capoluogo di provincia. Un funzionario di gruppo A di grado inferiore al 10° designato dal prefetto, assistera' come segretarie.
[3]La Commissione e' convocata e presieduta dal prefetto, e, in caso di assenza od impedimento, dal vice prefetto. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parita', prevale quello del presidente)).
Testo vigente dal 17 gennaio 1945 al 8 luglio 1956 · versione 11 su Normattiva