Art. 166
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[2]((L'ammonizione ha la durata di due anni ed e' pronunciata da una Commissione provinciale composta del prefetto, del segretario federale, del procuratore del Re Imperatore, del questore, del comandante l'Arma dei carabinieri Reali nella provincia e di un ufficiale superiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, designato dal Comando di zona competente.
[3]La Commissione e' convocata e presieduta dal prefetto e, in sua assenza od impedimento, dal vicepreretto. Essa delibera a maggioranza di voti: in caso di parita' di voti prevale quello del presidente)).
Testo vigente dal 7 aprile 1942 al 17 gennaio 1945 · versione 8 su Normattiva