Art. 175
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[1](Art. 179 T. U. 1926).
[2]Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la liberta' vigilata, durante la loro esecuzione non si puo' far luogo all'ammonizione; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 8 luglio 1956 · versione 0 su Normattiva