Art. 25

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[1](Art. 24 T. U. 1926).

[2]Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso almeno tre giorni prima, al questore.

[3]Il contravventore e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire cinquecento.

Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 24 marzo 1957 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art25 · fonte su Normattiva